Art. 3.

      1. L'articolo 143-bis del codice civile è sostituito dal seguente:

      «Art. 143-bis. - (Cognome dei coniugi). - Ciascuno dei coniugi aggiunge al proprio cognome quello dell'altro e lo conserva durante lo stato vedovile, fino a che passi a nuove nozze».

      2. L'articolo 156-bis del codice civile è sostituito dal seguente:

      «Art. 156-bis. - (Cognome dei coniugi). - Il giudice può vietare a un coniuge l'uso del cognome dell'altro, quando tale uso sia a lui gravemente pregiudizievole e può parimenti autorizzare un coniuge a non utilizzare il cognome dell'altro, qualora dall'uso possa derivargli grave pregiudizio».